mayacoya Inviato Marzo 13, 2009 Segnala Share Inviato Marzo 13, 2009 (dal sito LAV) NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI L’ordinanza in pillole Eliminata la black list Confermata ed evidenziata la responsabilità civile e penale dei proprietari e di coloro che detengono animali anche per un periodo limitato di tempo (art. 1 commi 1 e 2) Istituiti percorsi formativi per i proprietari al termine dei quali sarà rilasciato un patentino. I percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali (art. 1 comma 4). I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane (art. 1 comma 5) Istituito il registro per i cani con rischio potenziale elevato (art. 3 comma 3) Nel registro sono iscritti i cani ritenuti a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose e sono stabilite le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale (art. 3 comma 2) Per i cani iscritti nel registro è obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile e devono essere condotti sempre sia con il guinzaglio che con la museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (art. 3 comma 4) Per i cani non iscritti nel registro è fatto obbligo di utilizzo del guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni. La museruola (rigida o morbida) va sempre portata con sé e indossata in caso di bisogno (art. 1 comma 3 lettera a) Obbligo di raccolta delle feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (art. 2 comma 4) Obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 1 comma 3 lettera c) Comportamenti vietati: l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività (art. 2 comma 1 lettera a) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività (art. 2 comma 1 lettera la sottoposizione di cani a doping (art. 2 comma 1 lettera c) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, al taglio delle orecchie, al taglio della coda, fatta eccezione (purtroppo!) per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale(art. 2 comma 1 lettera d). Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti (art. 2 comma 2). Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di quanto disposto sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale (art. 2 comma 3) La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia (art. 2 comma 1 lettera e) Il possesso o la detenzione di cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato è vietato: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. (art. 4) Ambiti di esclusione: L’Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco (art. 5 comma 1) L’obbligo del guinzaglio, di portare con sé la museruola e di raccolta delle feci non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili (art. 5 comma 2) L’obbligo del guinzaglio e di portare con sé la museruola non si applica neppure ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni (art. 5 comma 3) Sanzioni Le violazioni delle disposizioni dell’Ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore (art. 6 comma 1) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Malinois Inviato Marzo 14, 2009 Segnala Share Inviato Marzo 14, 2009 Ciao, ti comunico che questa discussione è già aperta in un'altro post. Cinoflia e attualità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marella Inviato Marzo 18, 2009 Segnala Share Inviato Marzo 18, 2009 esatto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Recommended Posts
Per favore accedi per lasciare un commento
You will be able to leave a comment after signing in
Accedi Ora